L’autorizzazione all’esercizio dell’autoproduzione di operazioni portuali viene rilasciata dall’AdSP ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 585/95.
Il vettore marittimo o impresa di navigazione o il noleggiatore possono essere autorizzati a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della Legge, né tramite il ricorso all’impresa o all’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell’art. 17 della Legge.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, i soggetti legittimati (vettore marittimo, impresa di navigazione, noleggiatore) sono tenuti a presentare istanza all’AdSP almeno 7 giorni prima del previsto arrivo della nave , allegando, la documentazione elencata all’allegato 3 del Regolamento
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente di un canone determinato da una prima parte variabile correlata all’utilizzo delle infrastrutture portuali, alla durata temporale dell’ormeggio da una seconda parte variabile, rapportata alla tipologia delle merci da movimentare (come da Ord. APV n. 203/2005 e successivi aggiornamenti).
Riferimenti normativi
Regolamento per la disciplina delle operazioni portuali di cui all’art. 16 Legge n. 84/94 – Porti di Venezia e Chioggia
– Scarica qui l’Ordinanza n. 100 del 03/11/2023