USMAF-SASN
Sede e Contatti
Dorsoduro, Zattere – 1416
30123 Venezia, VE
(al primo piano sopra i locali della Capitaneria di Porto)
Telefono: 06.59944836 – 041.5102377 (centralino)
Fax: 041.5102866
E-mail: usma.venezia@sanita.it
PEC: usmafsasn.vefvgtaa@postacert.sanita.it
Orari telefonate
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Assistenza sanitaria ai naviganti dalle 8:30 alle 13:30
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Settore amministrativo - visite e vaccinazioni dalle 9:00 alle 13:00
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Settore tecnico dalle 11:00 alle 13:00
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Ragioneria dalle 9:00 alle 13:00
I tributi possono essere versati:
- mediante pagamento su pago PA
- mediante accredito su conto corrente postale: 13131305
- mediante bonifico bancario su codice IBAN: IT88 U076 0102 0000 0001 3131 305, intestato a UFFICIO DI SANITÀ MARITTIMA USMA DORSODURO 1416 ZATTERE 30123 VENEZIA VE
USMAF
L’USMAF è un Ufficio periferico del Ministero della Salute, le cui attività principali sono inerenti alla sanità transfrontaliera ed alla profilassi internazionale, che svolge, in particolare, azioni di prevenzione relative a:
Quest’attività riguarda le merci che possono rappresentare un rischio per la salute delle persone e si concretizza in controlli documentali, ispettivi o analitici e nel successivo rilascio del Nulla Osta Sanitario (N.O.S.) o del documento comune di entrata (D.C.E.).
Le tipologie di merci sottoposte a controllo sanitario sono quelle destinate al consumo/uso umano e, in generale, tutte quelle di interesse sanitario:
- – cosmetici
- – dispositivi medici
- – farmaci
- – piume e piumini
- – tessuti umani (importazione ed esportazione)
Dal 30 Luglio 2013 presso l’unità territoriale di Venezia è attivo lo Sportello Unico Doganale (S.U.D.) che consente l’emissione telematica del N.O.S./D.C.E. (ex comma 4 – art. 4, ex comma 3 – art. 5, D.P.C.M. n° 242/2010), grazie all’integrazione dell’applicativo del Ministero della Salute “NSIS-USMAF” con quello dell’Agenzia delle Dogane “AIDA servizi per l’interoperabilità“
Quest’attività si svolge sui mezzi di trasporto che arrivano nei porti ed aeroporti di competenza e prevede il rilascio dei seguenti certificati e pareri tecnici:
- – libera pratica sanitaria per tutte le navi provenienti da porti extracomunitari
- – certificato di sanificazione ed esenzione dalla sanificazione
- – certificato di idoneità delle casse d’acqua potabile e delle cassette medicinali per le navi italiane
- – certificato di disinsettazione per gli aerei
- – visita tecnico-sanitaria su navi battenti bandiera italiana
- – notifica e registrazione DIA (Dichiarazione Inizio Attività: sostituisce le autorizzazioni sanitarie relative all’esercizio di cucina e alla somministrazione di sostanze alimentari a bordo delle navi)
- – vidimazione registro stupefacenti a bordo
(cittadini, viaggiatori internazionali, personale marittimo, ecc.).
SASN
Gli ambulatori SASN sono Servizi territoriali per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’Aviazione Civile attraverso cui il Ministero della Salute, in base a quanto disposto dal DPR 31 luglio 1980, n. 620, assicura assistenza sanitaria in Italia e all’estero al personale marittimo e al personale aeronavigante.
Il Ministero della Salute, in base a quanto disposto dal DPR 31 luglio 1980, n. 620, assicura l’assistenza sanitaria in Italia e all’estero al personale marittimo e al personale aeronavigante:
- ai marittimi: in navigazione o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purché con contratto a disposizione dell’armatore);
- agli aeronaviganti: in costanza del rapporto di lavoro.
Tale assistenza copre tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni. Sono altresì garantite al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, anche prestazioni medico-legali.
Il Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), organo periferico della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, espleta numerose e diversificate attività nel campo dell’assistenza sanitaria rivolte al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, tramite:
- ambulatori SASN distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- rete di medici fiduciari convenzionati con Ministero della Salute operanti nelle zone in cui non sono presenti gli ambulatori direttamente gestiti.
Per usufruire dell’assistenza sanitaria erogata dai servizi SASN, il personale navigante deve appartenere ad una delle categorie indicate nell’art. 2 del D.P.R. 620/80 che disciplina l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.
Le categorie di beneficiari sono:
- cittadini italiani e stranieri ed apolidi che compongono l’equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il sevizio degli stessi;
- marittimi italiani stranieri e apolidi, che siano in attesa di imbarco in territorio italiano per taluno degli impieghi di cui alla precedente lettera 1), purché risultino per contratto a disposizione dell’armatore;
- lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell’armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;
- lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all’articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all’art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;
- personale di volo di cui all’articolo 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980 n. 620
Disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978);
DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1984
Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, in navigazione ed all’estero al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile dal Ministero della sanità;
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ n. 1000.6.620.1.2870 del 1° ottobre 1985
Modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile;
REGOLAMENTO AC – Regolamento (UE) n. 1178/11 e Regolamento (UE) n. 290/12 e relative AMC e GM
Circolare ENAC MED – 01
Attuazione del regolamento “organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici” (Edizione 1 Revisione 0 del 21.12.2012); EASA Part-MED del 15/12/2011; EASA Part-ORA del 19/04/2012; EASA Part-ARA del 19/04/2012;
Regolamento “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici” edizione 2 del 24.02.2014 e successive modifiche;
DECRETO LEGISLATIVO n. 71/2015
Attuazione della Direttiva 35/2012/UE che modifica la Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 2015
Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.