Le importazioni a seguito di passeggeri, così come le piccole spedizioni a privati, sono soggette alle disposizioni previste dal regolamento 09/209/CE.
Tale norma ha lo scopo non solo di salvaguardare la salute pubblica ma anche quella di tutelare il patrimonio zootecnico comunitario. Anche limitate quantità di alimenti provenienti da animali infetti, anche se regolarmente macellati, possono diffondere, fra specie animali sensibili , malattie debellate da anni o contro le quali la Unione Europea compie grandi sforzi per la completa eradicazione
Importazione di prodotti di origine animale a seguito dei passeggeri
Ai sensi del D.M. 10 Marzo 2004, l’Autorità Doganale effettua controlli a sondaggio sui bagagli a seguito dei passeggeri.
In caso di rinvenimento di prodotti non consentiti ne effettua il sequestro e verifica la successiva distruzione a cura dell’ente gestore portuale ed aeroportuale.
L’ufficio PIF, competente per territorio, può essere contattato in caso di dubbio o laddove determinati prodotti abbiano i necessari requisiti e sia richiesto il rilascio di nullaosta all’importazione
L’importazione a seguito passeggeri o come piccole spedizioni a privati di alimenti e mangimi di origine animale, è soggetta alle disposizioni previste dal regolamento 09/209/CE.
Carni, prodotti a base di carne, latte e lattiero caseari possono essere introdotti solo alle condizioni previste per le importazioni a carattere commerciale.
Altre categorie di prodotti possono essere importati senza alcun certificato di scorta né alcuna formalità sanitaria purché in quantità limitate. Essi comprendono:
Pesce fresco eviscerato o prodotti della pesca trasformati (cotti, affumicati, inscatolati ecc) nel limite massimo cumulativo di 20 Kg (o il peso di un solo pesce se superiore al limite). Per il caviale il limite massimo consentito è di 125 grammi,
altri alimenti di origine animale fino al massimo consentito di 2kg (cumulativo). E' consigliabile in ogni caso contattare preventivamente l'Autorità Sanitaria per informarsi su limitazioni temporanee e/o indirizzate verso particolari prodotti.;
alimenti per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali per fini medici nel limite massimo di 2 Kg purché tali prodotti:
- siano prodotti di marca, confezionati;
- siano conservabili a temperatura ambiente,
- la confezione sia intatta o in corso di utilizzo.
Sono invece esentati dalla norma suindicata i seguenti prodotti:
pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodotti della confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, né farciti con prodotti a base di carne;
integratori alimentari confezionati per il consumatore finale;
estratti e concentrati di carne;
olive ripiene di pesce;
paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con prodotti a base di carne;
brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
qualunque altro prodotto alimentare non contenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero-caseari e contenente meno del 50% di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.
Il regolamento ammette l’introduzione dei petfood ma solo quelli destinati a fini medici speciali.
In tal caso sono ammessi, senza alcuna formalità sanitaria, quantitativi fino a 2 Kg a persona purché tali prodotti:
- siano prodotti di marca, confezionati;
- siano conservabili a temperatura ambiente;
- la confezione sia intatta o in corso di utilizzo.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla consultazione delle pagine dedicate all’argomento dalla Commissione Europea. Clicca qui.
Per quanto riguarda altri prodotti diversi dagli alimenti e dai petfood a fini medici speciali (ad esempio, pelli non conciate, trofei), si applicano le disposizioni sanitarie previste per le importazioni a carattere commerciale.