Istituzione Responsabile
Informazioni
Cani, gatti e furetti
Muoversi all’interno dell’Unione Europea con i propri animali, non presenta oggi particolari difficoltà. Cani, gatti e furetti devono essere identificati con microchip e scortati da passaporto individuale che attesti l’esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di validità.
La normativa comunitaria ha progressivamente eliminato gli ostacoli alla movimentazione dei pet, messi in atto da quei paesi storicamente indenni dalla rabbia.
Unica condizione discriminante è per gli ingressi nel territorio di Regno Unito, Irlanda, Finlandia e Malta che richiedono un trattamento farmacologico contro il parassita Echinococcus Multilocularis.
Più complessa e sicuramente più degna di attenzione è il sistema delle garanzie sanitarie applicabile alle provenienze da paesi terzi.
Gli animali di proprietà di cittadini comunitari, possono rientrare da un soggiorno al di fuori della Unione Europea con la scorta del solo passaporto individuale. Per gli animali nati e allevati in un paese terzo è invece necessaria una certificazione sanitaria rilasciata o validata da un veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.
Le garanzie sanitarie richieste, sono analoghe a quelle applicate per i movimenti intracomunitari. Queste si applicano tuttavia solo per ai paesi terzi riportati nell’elenco allegato al regolamento comunitario 577/2013.
Per le provenienze da paesi che non figurano in detto elenco, viene richiesta oltre alla vaccinazione antirabbica anche una titolazione anticorpale eseguita presso un laboratorio accreditato dall’Unione Europea. Se gli animali sono nati e stabilmente residenti in uno di detti paesi terzi, oltre alla titolazione anticorpale viene richiesto, prima della spedizione, un periodo di attesa di tre mesi calcolato a partire dalla data del prelievo ematico effettuato per la titolazione.
Ai sensi del D.M 20 Aprile 2005 l’Autorità Doganale ha la competenza in materia di controllo documentale e di identità sugli animali provenienti da paesi terzi che transitano nei porti, aeroporti e confini nazionali.
Gli Uffici PIF prestano il loro supporto tecnico in caso di dubbi o di irregolarità riscontrate nel corso delle attività routinarie di controllo.
Le condizioni specifiche per i movimenti di animali da compagnia a seguito del proprietario, sono applicabili solo agli animali di proprietà i cui movimenti non sono finalizzati ad un trasferimento di proprietà.
In caso contrario si applicano le norme di legge previste per le importazioni o gli scambi a fini commerciali.
Altre specie
L’introduzione in Italia a seguito passeggeri di specie d’affezione diverse da cani gatti e furetti è consentita alle seguenti condizioni:
- sono trasportati al seguito del proprietario e il loro movimento sia privo di finalità commerciali;
viaggiano in gruppi non superiori alle cinque unità; - sono trasportati in contenitori idonei ad assicurare il benessere degli animali durante gli spostamenti e una sufficiente sicurezza;
- sono accompagnati da un certificato firmato da un Veterinario ufficiale, o autorizzato dall’autorità competente nel quale risulta che l’animale è stato visitato nelle 48 ore precedenti la partenza, non ha mostrato segni clinici di malattie proprie della specie ed è atto a sopportare il viaggio fino alla destinazione finale. Il certificato deve includere: descrizione dell’animale, dati del proprietario e destinazione dell’animale.
Tali condizioni si applicano a:
- Invertebrati (escluse api, bombi, crostacei e molluschi)
- Rettili
- Anfibi
- Pesci Ornamentali
- Uccelli da voliera originari e provenienti da paesi comunitari*
*Attualmente a seguito delle misure restrittive emanate dalla Unione Europea in occasione dell’emergenza Influenza Aviaria, l’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da voliera solo se in partite uguali o inferiori a 5 unità e se sono accompagnati dalla documentazione documentazione prevista della decisione 2007/25/CE, e successive modifiche.
L’ingresso nel territorio nazionale è consentita solo attraverso gli aeroporti di Milano-Malpensa, Roma Fiumicino e Bologna, previo rilascio di nullaosta veterinario da parte del PIF competente.