Per accedere occasionalmente alle aree portuali è necessario essere muniti di un permesso di accesso temporaneo (occasionale) ottenibile secondo le modalità esplicate nell’ordinanza APV n. 336/2010.
Come richiedere il permesso di accesso temporaneo
Il permesso di accesso temporaneo (occasionale) non autorizza l’accesso alle aree operative delle imprese portuali (salvo particolari autorizzazioni dell’impresa portuale concessionaria) né a bordo delle navi.
Per poter ottenere il permesso di accesso temporaneo in area portuale è necessario compilare in tutte le sue parti un modulo on line (Clicca qui per richiedere il permesso di accesso temporaneo in porto-LogIS) nel quale va selezionata l’azienda (o l’ente) presso cui ci si deve recare.
Il permesso di accesso temporaneo sarà inviato automaticamente, in formato elettronico (es. file.pdf) al richiedente via posta elettronica solo dopo che l’azienda (o l’ente) avrà autorizzato l’accesso.
Tale permesso può essere richiesto sia per le aree portuali di Marghera che di Venezia (Marittima e S. Andrea, S. Marta, S. Basilio) oltre che per le aree portuali di Chioggia (Val da Rio e Isola dei Saloni).
Il permesso di accesso temporaneo non è necessario per i pedoni che, a Venezia, accedono alle aree di S. Andrea, S. Marta e S. Basilio.
Il permesso di accesso temporaneo può avere una validità massima di 10 giorni.
Per durate superiori, adeguatamente motivate, è previsto l’ottenimento di un titolo di accesso e di un permesso di accesso (badge) secondo le modalità esplicate sempre nell’ordinanza APV n. 336/2010.